La prima cosa da fare quando si decide di aprire una qualsiasi attività è quella di presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). La SCIA viene regolata attraverso l’articolo 19 della legge 241/90 che si occupa anche delle verifiche e i controlli preliminari da parte degli enti componenti.
Attraverso l’utilizzo della SCIA all’imprenditore non servono licenze o altre domande, infatti qui rientrano anche tutte le normative relative all’ambiente. Per presentare la SCIA si può richiedere un consulto ad agenzie specializzate nella sicurezza sul lavoro Roma come la US Group.
Quando l’imprenditore presenta la SCIA deve compilare anche le certificazioni soggettive e oggettive che riguardano la conformità urbanistica, edilizia e ambientale a cui vanno aggiunte anche eventuali planimetrie.
La SCIA deve essere presentata attraverso la pratica della dematerializzazione telematica come riportato nel D.P.R n 160 del settembre del 2010, questa oggi non può più essere presentata in modalità cartacea, questa pratica viene considerata inefficace e non ha effetto giuridico e chi la presenta in questa modalità può essere anche sanzionato dalle autorità predisposte
Questa procedura viene approvata dalla pubblica amministrazione, che effettua i controlli entro 60 giorni trasmettendo agli uffici dell’ARPA e dell’ASL per le verifiche di competenza che danno poi l’autorizzazione all’inizio dei lavori.
La presentazione della domanda è valida a livello regionale e presenta due tipi di modelli: il modello A, che viene utilizzata per l’inizio e l’ampliamento delle attività e il modello B che viene utilizzato per il cambio della denominazione e la ragione sociale dell’attività.
Per quello che riguarda i costi della SCIA questi variano a seconda della pratica da presentare a dalla grandezza dell’attività.
Tra gli esercizi che devono presentare la SCIA troviamo:
Ci sono alcune attività che non devono consegnare la SCIA:
La SCIA va presentata anche quando devono essere effettuati degli interventi edilizi in particolar modo: