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Invalidità e Danno biologico: di cosa stiamo parlando?

Invalidità e Danno biologico

Nel momento in cui un individuo patisce una lesione di natura psichica o a livello fisico, si concretizza quello che viene definito danno biologico. Esso rappresenta, appunto, una lesione dell’integrità del soggetto dal punto di vista psicologico o fisico che può essere temporanea o permanente, e va a ledere il diritto alla salute e all’integrità del singolo, che viene garantito anche a livello costituzionale. Questo tipo di danno è passibile di valutazione medico legale, un accertamento che prescinde dalla possibilità di produrre reddito, e può comportare anche un risarcimento del danno. Così come i danni esistenziali e i danni morali, il danno biologico rientra nella categoria di quelli non patrimoniali. È, in linea di massima, un danno alla salute: pertanto la fattispecie comprende anche gli errori sanitari e gli infortuni sul lavoro, oppure incidenti stradali da cui scaturisce un’invalidità.

Le lesioni micro-permanenti

Per una corretta definizione del risarcimento del danno biologico è utile segnalare la differenza fra le lesioni macro-permanenti e quelle micro-permanenti. Queste ultime, come si può facilmente intuire, sono di lieve entità, e in particolare comportano un’invalidità che non supera il 9%. Affinché si possa procedere al risarcimento delle lesioni micro-permanenti, è indispensabile che esse possano essere verificate per mezzo di un accertamento clinico obiettivo di tipo strumentale. In altre parole, deve poter essere effettuato un riscontro da parte di un medico legale, sia che esso sia immediatamente visibile, sia che esso necessiti uno strumento diagnostico quale l’ecografia, la risonanza o la radiografia.

Il danno biologico e la capacità di produrre reddito

Si ha a che fare con un danno biologico a prescindere dal fatto che si sia ridotta la capacità del soggetto di produrre reddito. Per procedere al calcolo danno biologico e al relativo risarcimento in presenza di lesioni micro-permanenti, le valutazioni che è necessario effettuare sono due e diverse tra loro, in base agli effetti che possono essere temporanei o permanenti. Il riferimento normativo rappresentato dal Codice delle Assicurazioni mette in evidenza che la liquidazione di questo anno avviene in funzione di una tabella che è valida a livello nazionale, attualizzata sulla base degli indici Istat e aggiornata a cadenza regolare.

Come viene liquidato il danno biologico

La liquidazione del danno biologico può essere effettuata in riferimento a un’invalidità che può essere temporanea o permanente. Nel primo caso si tiene conto del numero di giorni che occorrono per la guarigione, ma non viene garantita la liquidazione nel caso in cui il soggetto danneggiato sia stato retribuito regolarmente. Nel secondo caso si rende necessaria una valutazione equitativa dell’insieme di danni non patrimoniali, che prende in considerazione non solo il danno biologico in senso stretto, ma anche il danno morale soggettivo e il danno esistenziale. Si parla di liquidazione in via equitativa, per il ristoro del danno biologico, dal momento che esso non può avere una consistenza di tipo reddituale o economico. Si ritiene, infatti, che non si possa compensare la salute con una misura patrimoniale, il che vuol dire che la liquidazione non può essere interamente satisfattiva.

I servizi di Assisto

Assisto mette a disposizione i propri servizi per chi ha la necessità di una tutela completa in caso di lesioni gravi, morte sul lavoro o omicidio stradale. Ogni anno, sono tantissime le vittime del lavoro e della strada, così come molte persone si ritrovano a fare i conti con danni gravi. Ma, come se non fosse sufficiente il doloroso evento, dopo comincia un percorso ancora più impegnativo e probante: quello legale, che in teoria dovrebbe garantire un equo risarcimento ai soggetti danneggiati e ai loro parenti, oltre a punire i responsabili. Assisto offre competenza e assistenza in questi casi, in modo del tutto gratuito.