Formazione e Crescita personale

Differenza tra Tirocinio Curriculare ed Extracurriculare

Tirocinio

In Italia, sono tante le aziende che propongono a studenti universitari e diplomati di effettuare un tirocinio. Online è possibile trovare offerte per tirocini curriculari ed extracurriculari e spesso i termini si confondono e creano delle incomprensioni tra agenzia del lavoro e cliente, oppure tra azienda e tirocinante. 

Per tirocinio si intende una tipologia contrattuale, un’esperienza professionale che ha l’intento di formare professionalmente una persona, anche in vista di un futuro ingresso nel mondo del lavoro. Per questo motivo, gli stage e i tirocini sono tra gli strumenti più usati presi in considerazioni dalle varie Regioni. 

Le principali forme di tirocinio applicate ai giovani sono, per l’appunto, il tirocinio curriculare e quello extracurriculare. Ma cosa sono? E quali sono le differenze?. In questo articolo cercheremo di rendere trasparenti tutte le informazioni inerenti a queste tipologie di tirocinio.

Cosa sono i tirocini curriculari ed extracurriculari

Il tirocinio curriculare è un percorso formativo-professionale che si inserisce e si svolge all’interno di un piano di studi universitario o scolastico. Si tratta di una misura che si concentra sull’inserimento professionale del tirocinante e che mira ad affinare l’apprendimento del soggetto attraverso un’alternanza scuola-lavoro. 

Al contrario, i tirocini extra-curriculari hanno come principale intento quello di accompagnare un giovane a seguire le proprie scelte professionali durante la fase di transizioni dal mondo scolastico a quello lavorativo-professionale. 

La differenza principale tra le due tipologie di tirocinio ha a che fare con la retribuzione corrisposta al tirocinante che, nel primo caso, non è obbligatoria ma a discrezione dell’azienda ospitante e solitamente al tirocinante vengono riconosciuti un certo numero di CFU (Crediti Formativi Universitari). Nel secondo caso, la retribuzione è prevista per legge come indennità di partecipazione mensile, il cui valore minimo varia da regione a regione e di solito è di almeno 600€.

Ci sono anche dei limiti temporali per lo svolgimento dell’attività e comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego. Ad esempio, se il tirocinio curriculare deve concludersi o interrompersi entro la data di conseguimento del titolo di studio, quello extra-curriculare deve essere attivato entro e non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento della laurea o del diploma. Nel caso dei tirocini extracurriculari, la comunicazione di attivazione del tirocinio presso il Centro per l’Impiego è obbligatoria ed è un dovere dell’azienda ospitante. 

Come funzionano i tirocini

Un tirocinio è l’occasione perfetta per sviluppare delle nuove skills e per apprendere un determinato lavoro. Per l’Ente e Azienda di riferimento, si tratta di uno strumento utile per comprendere le qualità e le capacità di un tirocinante, così da valutare a fine periodo un’eventuale proposta di lavoro. 

Non sempre lo stage o il tirocinio portano ad un contratto di assunzione, anche se spesso i giovani ripongono numerose speranza in questo. La conclusione positiva o negativa di un tirocinio varia in base a diversi fattori, tra cui: 

  • Il candidato si è dimostrato non idoneo per quella specifica posizione;
  • Il rapporto umano tra il tirocinante e il team non è stato di qualità;
  • Il candidato non ha un comportamento adeguato rispetto agli standard aziendali;
  • Non ci sono le condizioni per un’assunzione;

Talvolta, può anche capitare che alcuni titolari si avvalgono di stagisti e tirocinanti per sopperire alla mancanza di personale, senza però procedere con delle assunzioni alla fine di un percorso. In questo caso, il titolare dell’azienda ha un comportamento scorretto, che non dovrebbe essere applicato in nessun settore, tuttavia, questo può accadere ed è consigliato non accettare ulteriori proposte dall’azienda in questione. 

Il numero massimo di tirocinanti ospitabili in una azienda, contemporaneamente, varia in base al numero di lavoratori a tempo indeterminato, determinato assunti in azienda, fatta eccezione per gli apprendisti:

  • Le aziende con 0-5 dipendenti possono ospitare 1 tirocinante;
  • Le aziende con 6-20 dipendenti possono ospitare 2 tirocinanti;
  • Le aziende da 21 dipendenti in su possono ospitare non più del 20% dell’organico.

Chi può fare i tirocini extracurriculari

Il tirocinio extracurriculare è dedicato sia ai laureati che hanno conseguito il titolo di studio non oltre 1 anno dalla richiesta, sia ai seguenti soggetti:

  • Soggetti in stato di disoccupazione o lavoratori a rischio disoccupazione;
  • Soggetti beneficiari di misure per il sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • Soggetti già occupati ma in cerca di altra occupazione;
  • Soggetti disabili di cui all’art. 1, co. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
  • Soggetti svantaggiati ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.
  • Soggetti che abbiano chiesto protezione internazionale e titolari di status di rifugiato, le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.

La durata di un tirocinio extracurriculare

La durata del tirocinio non deve essere inferiore ai 2 mesi e non deve superare i 24 mesi, ad eccezione del tirocinio attivato per attività stagionali. Tuttavia, al tirocinante è consentita una proroga del termine iniziale fino al raggiungimento del suddetto periodo massimo.

In base alla tipologia di tirocinio extracurriculare, la durata può variare nelle seguenti modalità:

  • Fino a 24 mesi per soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 1,comma 1, della legge n. 68 del 1999;
  • Fino a 12 mesi per tirocini finalizzati all’inserimento e al reinserimento;
  • Fino a 12 mesi per i tirocini stipulati in favore di persone svantaggiate;
  • Fino a 6 mesi per i tirocini di formativi e di orientamento;

La normativa sul tirocinio extracurriculare: ecco cosa c’è da sapere

La regolamentazione dei tirocini formativi è di competenza regionale, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013. Ciò significa che ciascuna regione disciplina l’attivazione e lo svolgimento degli stage post laurea secondo proprie linee guida. 

Le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni 2017 hanno confermato la differenza del tirocinio extracurriculare rispetto ad un rapporto lavorativo e, pertanto, al tirocinante non spettano ferie e permessi, giorni di malattia retribuiti o l’obbligo di presentare un certificato medico.

I diritti che spettano al tirocinante sono:

  • L’obbligo di dettagliare le attività del progetto formativo;
  • La ricezione di una indennità che va dai 300€ ai 600€;
  • Il divieto di superare le 40 ore settimanali di lavoro;
  • L’impossibilità di lavorare nei turni di notte, nei giorni festivi o la domenica.
  • Alla fine dello stage deve essere rilasciata un attestato delle attività svolte.
  • Sospensione del tirocinio nei casi di maternità, malattia e infortunio di durata pari o superiore a 30 giorni solari.