Normativa

Contratti di apprendistato: sanzioni in caso di mancata formazione

Apprendistato

Le statistiche più recenti dimostrano che le imprese non amano attivare i contratti di apprendistato. Il problema è rappresentato dalla necessità di formare i giovani apprendisti a causa degli adempimenti imposti; in caso di inottemperanza, inoltre, vengono comminate sanzioni economiche. Va detto, per altro, che il regime sanzionatorio è diventato più leggero rispetto al passato.

La situazione dei contratti di apprendistato in Italia

Gli ultimi dati a proposito della flessibilità in entrata sono quelli relativi allo scorso anno: essi rivelano che i rapporti in apprendistato sono pari al 5 per cento, nonostante le aziende possano beneficiare di vantaggi consistenti sia dal punto di vista contributivo che dal punto di vista retributivo. Come detto, è la gestione della formazione a rappresentare un freno considerevole. Affinché il rapporto di apprendistato possa essere ritenuto corretto, la formazione deve essere garantita in maniera obbligatoria: questo tipo di contratto è finalizzato proprio alla formazione dei giovani, oltre che alla loro occupazione. Per gli esperti di diritto, ciò consiste in un negozio a causa mista.

Le sanzioni

Nel caso in cui il datore di lavoro si dimostri inadempiente per ciò che concerne l’erogazione della formazione, egli è obbligato a versare la differenza tra la contribuzione versata e la contribuzione dovuta per il livello di inquadramento contrattuale più alto che il lavoratore avrebbe raggiunto alla conclusione del contratto di apprendistato aumentata del 100 per cento. La sanzione prevista per chi non rispetta gli obblighi di formazione, pertanto, corrisponde al pagamento dei contributi maggiorati. La mancata erogazione formativa viene imputata unicamente al datore di lavoro, a cui è attribuita la colpa di non aver consentito all’apprendista di conseguire gli obiettivi formativi che il piano formativo individuale indicava. Diverso è, ovviamente, il caso in cui la formazione dipenda dalla Regione: in tale circostanza non ci sono responsabilità per l’impresa né sanzioni.

Che cosa succede se la formazione non viene assicurata

Non è detto che il riscontro della mancata formazione obbligatoria porti sempre a un immediato disconoscimento del contratto. Per esempio, quando il rapporto di lavoro è ancora attivo, le ore di formazione che non sono state svolte possono essere recuperate. Gli ispettori del lavoro, in sintesi, hanno la possibilità di consentire la prosecuzione del rapporto di apprendistato, a patto che il datore di lavoro recuperi entro un lasso di tempo adeguato il debito formativo, previa modifica del piano individuale. Il precetto immediatamente esecutivo è tale da far sorgere un obbligo giuridico in capo al datore di lavoro che ne è destinatario. La scelta, tuttavia, è sempre discrezionale. Dopo che la disposizione è stata impartita, il piano formativo individuale deve subito essere cambiato.

Quando si può evitare la sanzione

Ovviamente la possibilità di recuperare la formazione mancante è vincolata al tipo residuo fino alla fine del contratto e dipende dalla quantità di formazione che manca. Nel caso di un periodo formativo pari a 3 anni, per esempio, la disposizione deve sempre essere emanata nel primo anno, mentre nel secondo caso ciò non avviene se la formazione svolta è inferiore al 40 per cento del previsto.